Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Sicurezza pubblica - Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Richiesta di estensione a su...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre del 2003 avente ad oggetto "Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 7 novembre 2003, depositato in cancelleria il 13 novembre 2003 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2003;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 7 novembre 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 13 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'ordinanza del Ministro della salute in data 9 settembre 2003, avente ad oggetto "Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi".

    La Provincia premette di essere dotata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), di potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita' e, in virtu' dell'art. 16 dello statuto di autonomia, dell'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita), della correlata potesta' amministrativa.

    L'ordinanza ministeriale - sottoposta al termine di efficacia di un anno dalla data dell'entrata in vigore - stabilisce il divieto di addestrare, in modo da esaltarne la naturale aggressivita', cani pit-bull e cani di altre razze o incroci potenzialmente pericolosi appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; il divieto di operare selezioni o incroci tra razze con lo scopo di esaltarne l'aggressivita'; il divieto di sottoporre i cani a doping (art. 1); l'obbligo di condurre i cani di cui all'art. 1 nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto di acquisto, possesso e detenzione dei cani anzidetti da parte di delinquenti abituali o per tendenza, da parte di soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, da parte di chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, ovvero per i reati di cui all'art. 727 del codice penale (Maltrattamento di animali), da parte dei minori di 18 anni e degli interdetti e inabilitati per infermita'; infine, l'obbligo dei detentori dei cani di cui all'art. 1 di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi e, qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto dell'ordinanza, di interessare le autorita' veterinarie per ricercare idonee soluzioni di affidamento (art. 2).

    Richiamato per intero il testo dell'atto, la ricorrente deduce l'invasione delle competenze ad essa spettanti in materia di igiene e sanita' in base alle disposizioni statutarie e di attuazione sopra indicate. In proposito, osserva come la...

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