Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Locazione di alloggi - Morosita' dell'assegnatario - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Applicabilita' o meno alle locazioni di edilizia residenziale pubblica del termine di grazia di cui all'art. 5...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 6 maggio 2005 dal Tribunale di Modena sul ricorso proposto dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Modena, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 2005, il Tribunale di Modena - investito dall'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (ACER) di ricorsi per ingiunzione e sfratto, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), contro due inquilini di alloggi di proprieta' del comune di Modena, morosi nel pagamento delle rate del canone di locazione - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, in particolare, il rimettente - dopo avere rilevato che la norma impugnata attribuisce agli Istituti autonomi delle case popolari, "nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto", il diritto di chiedere, con ricorso, un decreto, che ingiunga all'inquilino moroso (sulla base di un'attestazione del presidente dell'Istituto) di pagare entro quaranta giorni dalla notificazione e che disponga, altresi', lo sfratto per il caso di inadempienza - osserva che questa Corte, nel rigettare (con sentenza n. 419 del 1991) la questione ora proposta, per la possibilita' di una temporanea interpretazione adeguatrice della norma, aveva considerato la norma stessa non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perche' la sostituisse con una disciplina piu' rispettosa del rilievo sociale di quel diritto...

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