Ordinanza emessa il 23 febbraio 2006 dal giudice di pace di Asola nel procedimento civile promosso da Artmarmo di Gelati Ulisse & C. s.n.c. contro Polizia locale di Casaloldo Circolazione stradale - Patente a punti - Omessa comunicazione delle generalita' del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Decurtazione del punteggio n...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 132/05 del R.G. Affari contenziosi, promossa da Artmarmo di Gelati Ulisse & C. Snc, corrente a Viadana (Mantova) fraz. S. Matteo delle Chiaviche, via L. Cadorna n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carla Arrighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viadana (Mantova) in via L. Grossi n. 27 p., ricorrente, contro Polizia locale di Casaloldo (Mantova), convenuto.

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al Codice della Strada.

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30 gennaio 2006 rileva in fatto il giudicante che con atto depositato il 20 maggio 2005, la societa' odierna ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale d'infrazione n. 152/05, elevato dal Comando di Polizia municipale del Comune di Casaloldo a seguito della violazione dell'art. 180, comma 8, perche' "invitato con verbale n. 1089/04 del 23 ottobre 2004 a fornire informazioni in merito al conducente del veicolo sopra indicato che ha commesso la violazione di cui l'art. 142, comma 8 il 23 ottobre 2004 alle ore 9.42, comunicava di non essere in grado di fornire tali informazioni - comunicazione prot. n. 1018 del 2 marzo 2005, e le comminava la sanzione di cui euro 357,00 + euro 5,60 per spese postali".

La ricorrente eccepiva che in data 28 febbraio 2005 aveva provveduto a comunicare alla Polizia locale di Casaloldo, mediante lettera raccomandata, di non essere in grado di fornire i dati di chi si trovasse alla guida al momento della violazione essendo il veicolo stesso nella disponibilita' di diverse persone all'interno della ditta e non essendovi un obbligo giuridico in ordine alla tenuta di un registro interno per l'annotazione dei conducenti.

In particolare, secondo parte ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 126-bis del d.lgs n. 285/1992 in quanto la medesima non aveva omesso di fornire i dati richiesti dalla sopracitata norma, ma aveva invece comunicato alla convenuta di trovarsi nell'oggettiva impossibilita' di risalire alle generalita' dei conducenti richieste, con conseguente inapplicabilita' dell'art. 180, comma 8 del suddetto decreto legislativo.

Sul punto osserva il giudicante come l'art. 126-bis citato dia luogo ad una palese disparita' di trattamento tra i cittadini destinatari del provvedimento nella parte in cui prevede che la segnalazione nel caso di...

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