Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' in via incidentale - Thema decidendum - Determinazione - Ordinanza di rimessione - Rilevanza esclusiva - Potere delle parti di ampliarlo - Esclusione. Imposte e tasse - Regione Puglia - Consorzi di bonifica - Contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001 e...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con tre ordinanze depositate il 6 settembre 2004 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo', rispettivamente iscritte ai nn. 944, 945 e 946 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato Claudio Martino per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di tre giudizi civili, promossi con atti di citazione notificati in data 11 novembre 2001 nei confronti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo da alcuni proprietari di immobili ubicati nel comprensorio di tale Consorzio, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo', con tre ordinanze di contenuto analogo, depositate il 6 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che, "in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualita' e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate".

    Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: a) che i giudizi hanno ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del Consorzio convenuto ad esigere, mediante le cartelle esattoriali gia' notificate ai suddetti proprietari, il pagamento dei contributi consortili per gli anni 2000 e 2001, con condanna del medesimo Consorzio a restituire quanto eventualmente pagato a tale titolo dagli attori; b) che gli stessi attori, "in diversi casi", hanno eseguito il pagamento delle cartelle; c) che le domande giudiziali si fondano sull'assunto che il Consorzio, nonostante la sua finalita' istituzionale diretta alla manutenzione e all'esercizio di opere di bonifica, non si e' adoperato in tal senso e non ha apportato alcun beneficio effettivo e diretto agli immobili degli attori; d) che, nelle more dei giudizi, e' intervenuta la norma regionale censurata, riguardante anche le annualita' oggetto di causa.

    In punto di diritto, il rimettente osserva poi, incidentalmente e dubitativamente, che il secondo periodo del comma 4 del citato art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per il quale e' consentito ai consorzi di bonifica di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dallo stesso articolo, sarebbe logicamente incompatibile con la ratio di favorire le zone interessate da "eventi calamitosi" negli anni dal 2000 al 2002 e, pertanto, "sembra piuttosto valere per gli anni successivi".

    Il Tribunale di Lecce denuncia, quindi, il contrasto della suddetta norma con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo che l'indifferenziato annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alle annualita' dal 2000 al 2002 riguarderebbe, irragionevolmente, anche le zone non colpite dagli "eventi calamitosi" e che il mancato riconoscimento legislativo del diritto dei consorziati ad ottenere la restituzione delle somme gia' pagate ai consorzi per dette annualita' "penalizzerebbe" in modo ingiustificato i...

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