Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Assistenza e beneficenza pubblica - Disciplina dei criteri e delle modalita' di concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali nel campo della disabilita' previsti dall'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 - Direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche socia...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito della Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, n. 3 (Disciplina dei criteri delle modalita' di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), promossi, con ricorsi delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, notificati il 12 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 e il 28 gennaio 2004 ed iscritti ai numeri 1 e 2 del registro conflitti 2004;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalita' di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell'atto.

    L'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la...

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