Ordinanza emessa il 27 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Imperatrice Roberto contro Bamta Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi ...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa iscritta al n. 39311 del r.g.o. dell'anno 2004, tra Imperatrice Roberto, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pecora e Francesco Ambrosino, attore, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Carbonetti, Roberto Della Vecchia ed Andrea Moschiano, convenuta.

F a t t o

Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2004, Imperatrice Roberto conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (per brevita' indicata come Banca M.P.S.) al fine di sentire pronunziare le seguenti statuizioni:

1) dichiarare la risoluzione per inadempimento in danno della banca del contratto di c/c 131235 e di quello dedicato ai prodotti derivati nonche' di tutte le singole operazioni anche accessorie a detti conti connesse, compreso il mutuo ipotecario del luglio del 2001, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 52.238,38 oltre le rate di mutuo pagate fino alla sentenza e con dichiarazione che null'altro e' da esso dovuto all'istituto di credito;

2) dichiarare la nullita' o comunque annullare tutti i contratti di intermediazione mobiliare a lui imputati dal 1998 al 2000, compresi quelli relativi ai futures Mib 30 e FIB, il contratto di conto corrente relativo agli strumenti finanziari ed altresi' gli ordini verbali e telefonici nonche' le singole operazioni di investimento ad esso riferite;

3) dichiarare la responsabilita' della banca per grave inadempimento in ordine ai fatti addotti, con condanna della banca alla restituzione di tutte le somme andate perdute nelle operazioni di investimento nonche' di quelle versate per coprire lo sconfinamento di conto corrente nella misura di euro 202.750,93, con aggiunta dell'importo pari agli interessi corrispettivi relativi al mutuo contratto ovvero condannare la banca al pagamento del medesimo importo o a quello diverso dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;

4) condannare la banca al risarcimento del danno morale patito in misura non inferiore ad euro 25.000,00 ovvero nella diversa misura dovuta.

Il tutto con gli accessori di legge e vittoria di spese legali.

A sostegno della domanda, premesso di essere un libero professionista con modesta situazione patrimoniale e senza alcuna propensione al rischio negli investimenti, esponeva che qualche tempo dopo l'apertura di un c/c ordinario, il n. 1247/05, presso l'agenzia n. 9 di Napoli della Banca M.P.S., su sollecitazione del direttore dell'agenzia Alberto Barbati e del funzionario Alberto Checcucci, in data 20 novembre 1998, accendeva un deposito per custodia titoli n. 2190001247 ed effettuava alcune operazioni in titoli azionari sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti ricevuti; che, sempre su sollecitazione dei predetti funzionari, cominciava ad operare anche in prodotti derivati attivando un nuovo c/c ordinario, il n. 131235, ed un altro conto dedicato ai prodotti derivati, il n. 130115; che prima delle suddette operazioni nulla gli veniva chiesto circa la sua esperienza in materia finanziaria, la sua situazione economica ed i propri obiettivi di investimento ne' gli veniva fatto sottoscrivere un contratto ma soltanto, di tanto in tanto, degli ordini in bianco che restavano nella disponibilita' dei funzionari dell'agenzia; che durante quel periodo venivano imputate ad esso attore, quasi sempre in sua assenza e senza ordini scritti, una infinita' di operazioni in futures che non solo non avevano alcuna finalita' di copertura ma che erano assolutamente inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni, tanto che alla data del 3 agosto 2001 il proprio conto corrente veniva a presentare un saldo passivo di lire 303.049.556.

Aggiungeva che nel giugno del 2000, proprio per verificare l'operato dell'agenzia nel settore derivati, l'istituto di credito disponeva un'ispezione all'esito della quale veniva bloccata l'operativita' dell'Imperatrice e di altri clienti in titoli e prodotti derivati; che in quella occasione gli venivano fatti sottoscrivere una serie di documenti dei quali ignorava il contenuto e dei quali non gli veniva consegnata copia, documenti da ritenersi viziati da mancanza del consenso; che sempre in quell'occasione veniva invitato a definire le passivita' con la vendita di alcune obbligazioni della banca non quotate e l'acquisto di altre quotate, che venivano poi trattenute in pegno dalla M.P.S. a garanzia dello scoperto di c/c; che veniva altresi' indotto a stipulare un contratto di mutuo ipotecario decennale dell'importo di lire 250.000.000, anch'esso affetto da nullita'.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la quale eccepiva la nullita' dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi e, nell'ipotesi in cui l'attore avesse inteso far valere una responsabilita' extracontrattuale della banca, la prescrizione quinquennale dei diritti azionati. Quanto al merito, deduceva l'infondatezza delle domande, delle quali chiedeva il rigetto.

Dopo lo scambio delle memorie di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003, a seguito dell'istanza di fissazione di udienza dell'attore, il giudice relatore ha provveduto sulle richieste istruttorie e, nel fissare l'udienza collegiale, ha indicato alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalita' del decreto legislativo n. 5 del 2003.

All'esito dell'udienza collegiale e dell'espletamento del libero interrogatorio, il Collegio si e' riservato in merito alla predetta questione.

D i r i t t o

La questione di costituzionalita' va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni e deve essere considerata rilevante, secondo quanto gia' statuito dal Collegio della seconda sezione civile e da quello della sezione ottava del Tribunale di Napoli.

L'art. 12 della legge di delega 3 ottobre 2001 n. 366 prevede che:

"1 - Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    2 - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in...

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