Ordinanza emessa il 24 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iacomino Salvatore contro Banca Popolare di Ancona S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al trib...

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di Consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 20276/2004, letti gli atti osserva

In fatto

Vertendosi in tema di responsabilita' dell'intermediatore finanziario correttamente il giudizio e' stato instaurato nelle forme previste dal d.lgs. n. 5 del 2003.

All'esito della richiesta di fissazione dell'udienza il giudice relatore designato ha fissato l'udienza collegiale indicando alle parti la questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalita' del decreto legislativo n. 5/2003, questione gia' sollevata dal Tribunale di Brescia.

All'esito della successiva udienza collegiale, sentite le parti in ordine alla questione di costituzionalita' il collegio si e' riservato in merito alla predetta questione e sulle altre richieste istruttorie.

La questione di costituzionalita' va affrontata in via preliminare rispetto alle altre questioni.

I n d i r i t t o

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

"1. - Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive;

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso allestito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  6. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  7. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

  8. uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

  9. forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione".

    In relazione alla struttura che il legislatore delegato e' stato chiamato a delineare per il processo ordinario - e con esclusione del riferimento ai principi dettati in tema di giudizio - cautelare che concernono profili non rilevanti in questo giudizio - dal disposto dell'art. 12 della legge n. 366 del 2001 sono estrapolabili i seguenti principi: 1) divieto di modifica della competenza territoriale e per materia; 2) necessita' di assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti; 3) possibilita' di dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del...

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