Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita'...

(Pubblicato nel suppl. strao. n. 2 al Bollettino ufficiale della

Regione Friuli-Venezia Giulia del 31 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) che all'Art. 1, comma 148 cosi' dispone: Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta' delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.;

Considerato comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'Art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che prevede che: Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarita' degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita' per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.;

Visto l'Art. 4, comma 46, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che cosi' dispone: l'Amministrazione regionale, per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.;

Visto il proprio decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato di dover riproporre anche per l'anno 2006 le peculiarita' della nostra Regione gia' evidenziate in fase di stesura del patto per gli anni precedenti che riguardano:

la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'Art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; cio' ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario;

la nuova previsione di cui all'Art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'Art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le province trasferiscano ai comuni le funzioni previste dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18...

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