Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'Art. 6, comma 9, della legge regionale n. 1/2005 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 14 del 5 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 concernente ´Interventi in materia di professioniª e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, come sostituito dall'Art. 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Visto il proprio decreto n. 0168/Pres. di data 8 giugno 2005 con il quale e' stato approvato il ´Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'Art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionistiª;

Ritenuto, alla luce dell'esperienza acquisita di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopra richiamato, tenuto anche conto delle richieste al riguardo formulate dai componenti della Consulta regionale delle professioni;

Ritenuto, inoltre di conformarsi all'indicazioni fornite dalla competente direzione centrale sulla nuova tempistica riferita all'acquisizione delle dichiarazioni in ordine agli aiuti in regime ´de minimisª;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2006, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni apportate al regolamento, convenendo nel contempo, di apportare ulteriori aggiustamenti in considerazione della natura giuridica dei soggetti beneficiari del contributo regionale;

Atteso che tali aggiustamenti riguardano in particolare, l'IVA e le quote di partecipazione;

Rilevato, infatti, che l'IVA puo' rientrare tra le spese ammissibili, laddove, su presentazione di apposita documentazione da parte dell'istante, tale imposta risulti non deducibile, rappresentando, di conseguenza un costo riconoscibile;

Rilevato, inoltre, che le eventuali quote di partecipazioni, ove non considerate ai fini dell'entita' del contributo, consentono agli istanti il finanziamento, di non intaccare i fondi di bilancio attinenti alla totalita' degli iscritti, nell'ambito delle spese globalmente sostenute per l'aggiornamento professionale;

Ritenuto, inoltre, di inserire nelle spese ammissibili anche quelle relative alla presenza di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT