Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei da...

(Pubblicato nel 3 suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 19 del 15 maggio 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 52 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 6515263 del 9 maggio 2006;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonche' da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o piu' regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

    a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

    b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalita' di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

  3. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

    Art. 3.

    Tipi di dati e di operazioni eseguibili

  4. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse...

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