Regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regiona...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giuglia n. 13 del 9 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 ´Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)ª, e, in particolare, l'Art. 5, comma 1, in base al quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici, anche di carattere locale, individuate secondo modalita' e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del predetto Co.Re.Com.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres., che ha approvato il regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione delle emittenti private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal richiamato Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001;

Ravvisata la necessita' di ridefinire con un nuovo atto regolamentare, adeguato alla mutata situazione nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva privata locale e alle finalita' attuali dell'amministrazione regionale, i criteri e le modalita' per l'individuazione annuale delle emittenti radiotelevisive convenzionabili con l'amministrazione regionale, tenendo conto, in particolare, della rilevante importanza assunta dalle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti di interesse specificamente regionale;

Ritenuto altresi' di riconsiderare, nel nuovo atto regolamentare, il ruolo e l'importanza delle emittenti televisive che trasmettono giornalmente notiziari autoprodotti in una delle lingue minoritarie ammesse a tutela ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione dell specificita' etnico-culturali regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni di cui sopra, all'adozione di un nuovo testo regolamentare recante modalita' e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti radiotelevisive private locali convenzionabili con il consiglio regionale e l'amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, come previsto dal succitato Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/2001;

Visto l'allegato testo regolamentare in merito predisposto dall'ufficio stampa della Presidenza della Regione e ritenuto di approvarlo;

Visto il ´Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionaliª emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come modificato e integrato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 marzo 2006, n. 437;

Decreta:

E' approvato il ´Regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione...

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