LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53 - Disciplina dell'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio»).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
Preambolo Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennai 1994, n. 3);
Considerato quanto segue:
-
La disponibilita' degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
-
Nonostante numerose iniziative inerenti l'attivita' di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilita' effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.
-
A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.
-
Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l'attivita' di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l'anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura.
Si approva la seguente legge Art. 1
Finalita' 1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio').
Art. 2
Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA