LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53 - Disciplina dell'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennai 1994, n. 3);

Considerato quanto segue:

  1. La disponibilita' degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.

  2. Nonostante numerose iniziative inerenti l'attivita' di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilita' effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.

  3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.

  4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l'attivita' di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l'anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura.

    Si approva la seguente legge Art. 1

    Finalita' 1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio').

    Art. 2

    Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca...

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