Ordinanza nº 40 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2004

Date26 Gennaio 2004
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.40

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito del corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata nella seduta del 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti a questo Tribunale nei confronti dell’on. Vittorio Sgarbi, promosso dal Tribunale di Cosenza – seconda sezione penale, con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 ed iscritto al n. 230 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che con "ordinanza" del 1° luglio 2002, pervenuta il 5 dicembre 2002 nella cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio postale, il Tribunale di Cosenza – seconda sezione penale – in composizione collegiale, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 9 novembre 1999 (doc. IV-ter, n. 36/R), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi concernono opinioni da ritenersi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nei confronti di Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, è in corso un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 in relazione all'art. 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, in quanto questi, facendo uso del mezzo televisivo, avrebbe "offeso la reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, qualificandolo persona incapace, professionalmente inidonea, con l’attribuzione del fatto determinato di non essere in grado di effettuare una perizia balistica per l’assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacità di utilizzare il microscopio comparatore (strumento particolarmente importante nelle indagini balistiche), non...

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