Sentenza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2004

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione24 Giugno 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 185

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Valerio ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Carlo MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Fernanda CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Guido NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††† ì

- Piero Alberto CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††† ì

- Annibale MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco BILE ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††† ì

- Francesco AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Ugo DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† ì

- Paolo MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfonso QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 settembre 2002, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2002.

Visto líatto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nellíudienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi líavvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 13 settembre 2002 e depositato il successivo 23 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia), denunciandone il contrasto con líart. 117, secondo comma, lettere l) ed h), della Costituzione.

    Il ricorrente, premesso che la legge impugnata prevede che líamministrazione regionale possa promuovere la costituzione, ai sensi dellíart. 2458 del codice civile, di una societ‡ per azioni con lo scopo di gestire case da gioco ovvero possa affidare lo svolgimento di tale attivit‡, in regime di concessione, ad una societ‡ con sede in uno Stato membro dellíUnione europea, ricorda che il gioco díazzardo Ë attivit‡ punita dallíordinamento giuridico penale come reato contravvenzionale (artt. 718 e ss. cod. pen.).

    Il ricorrente sostiene quindi che líart. 1 della legge regionale n. 17 del 2002 si porrebbe in palese contrasto con líart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato líordinamento penale. E giacchÈ gli artt. 718 e ss. cod. pen. prevedono un divieto generalizzato del gioco díazzardo, derogabile (e derogato) di volta in volta da leggi statali, risulterebbe evidente che alla predetta competenza legislativa debba restare riservata líindividuazione di ogni altro caso in cui si renda necessaria una deroga alle disposizioni penali. Del resto la stessa giurisprudenza costituzionale ha richiamato la necessit‡ di una disciplina organica e razionalizzatrice della materia, sollecitando il legislatore nazionale a provvedere in tal senso; sicchÈ nelle more dellíadozione della normativa a carattere generale risulta ormai consolidata la prassi per cui le case da gioco possano istituirsi soltanto con leggi statali, le sole a poter derogare ai divieti posti dallíordinamento penale.

    Ad avviso del ricorrente, sarebbe poi illegittimo anche il comma 9 dellíart. 1 della legge regionale impugnata, il quale stabilisce che una quota del 20 per cento degli utili provenienti dalla gestione delle case da gioco sia destinato al rafforzamento delle strutture delle forze dellíordine presenti nel territorio regionale. La disposizione contrasterebbe infatti con líart. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza; nozione, quella di sicurezza pubblica, da interpretarsi in senso restrittivo, in ragione della connessione con la formula ìordine pubblicoî e dellíesclusione esplicita della ìpolizia amministrativa localeî.

    Il ricorrente sostiene infine che...

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