Ordinanza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2003

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione18 Luglio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.258

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente

- Valerio ONIDA Giudice

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promosso, nellíambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 12 giugno 2001, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 giugno 2001 il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nonchÈ, in riferimento agli stessi parametri (eccettuato líart. 97 Cost.), questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 500 del medesimo codice;

che, per quanto concerne la questione di costituzionalit‡ dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale premette che la norma censurata vieta all'ufficiale di polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni gi‡ escussi in precedenti udienze;

che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalit‡ di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioË i principi costituzionali posti a garanzia della "eguaglianza tra le persone, formale e sostanziale (art. 3)"; della "ragionevolezza delle previsioni legislative (art. 3)"; del "diritto di difesa, nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle persone offese dai reati (art. 24)"; del "diritto alla sicurezza dei consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la...

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