Sentenza nº 379 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 2003

RelatoreValerio Onida
Data di Resoluzione30 Dicembre 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.379

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA† Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 25 marzo 1999 relativa alla insindacabilit‡ delle opinioni espresse dall'on. Domenico Gramazio nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso con ricorso del Tribunale di Roma ñ sez. I civile, notificato il 23 agosto 2001, depositato in cancelleria il 10 settembre 2001 ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 2001.

††† Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

††† udito nell'udienza pubblica del 30 settembre 2003 il Giudice relatore Valerio Onida;

††† udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

††† 1.ñ Con ricorso notificato il 30 gennaio 2001 e depositato il successivo 12 febbraio, nell'ambito di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Stefano Balassone e dalla signora Annamaria Grignola nei confronti del deputato Domenico Gramazio, il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati a seguito della delibera adottata dall'assemblea nella seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV - quater, n. 67), secondo cui le dichiarazioni per le quali Ë in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilit‡ a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

††† Il 10 novembre 1998, si legge nel ricorso, l'onorevole Gramazio aveva presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un'interrogazione a risposta scritta del seguente tenore rivolta ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro: "Per sapere se risponde a verit‡ che la societ‡ Extra, che fornisce servizi alla TV di Stato, abbia alle sue dipendenze la signora Annamaria Grignola, attuale moglie del dott. Stefano Balassone, consigliere di amministrazione della RAI-TV, o se la signora Annamaria Grignola intrattenga ad altro titolo un rapporto di lavoro o di consulenza con la TV di Stato; (...) perplessit‡ di natura deontologica sorgono in merito alla consulenza tra la societ‡ Extra e la RAI, in quanto il dott. Balassone Ë membro del consiglio di amministrazione della RAI-TV. Se infine risponde a verit‡ che alcune strutture della RAI siano state sollecitate ad accendere collaborazioni o consulenze con la societ‡ Extra. L'interrogante chiede di sapere se sponsorizzare direttamente o indirettamente societ‡ collegate al gruppo familiare rientra nei compiti istituzionali di un membro del consiglio di amministrazione della TV di Stato: se i contratti stipulati dalla societ‡ Extra con la RAI sono stati esaminati dal consiglio di amministrazione della TV di Stato e quali osservazioni siano state eventualmente formulate dal collegio dei sindaci".

††† Nel giudizio civile gli attori si dolevano che nella medesima data, prima che vi fosse stata la pronuncia sull'ammissibilit‡ dell'interrogazione, l'onorevole Gramazio avesse disposto la diffusione di un comunicato stampa nel quale dava notizia della sua iniziativa, caricata di affermazioni diffamatorie, quali "Consulenze a familiari, concubine e amici"; "silenzio su un caso sospetto di consulenze RAI a familiari di manager della TV di Stato"; "la moglie del consigliere Balassone sarebbe alle dipendenze o consulente della soc. Extra che collabora con la TV di Stato"; "malignit‡, ma anche circostanze quantomeno sospette"; "ecco la RAI dell'Ulivo sempre pronta a gratificare parenti ed amici. Dell'Ulivo s'intende". Malgrado la smentita diffusa dal dott. Balassone nella giornata del 10 novembre (con la precisazione che la signora Grignola aveva interrotto ogni rapporto con la soc. Extra prima ancora che il marito assumesse la carica di consigliere), il giorno successivo il quotidiano Roma aveva riportato la notizia dell'interrogazione parlamentare, riferendo anche delle accuse mosse al dott. Balassone.

††† Il Tribunale, dopo aver ricordato che l'interrogazione dell'onorevole Gramazio veniva dichiarata non ammissibile ex articolo 139-bis del regolamento della Camera, esulando la materia da quelle affidate alla competenza e alle responsabilit‡ proprie del Governo nei confronti del Parlamento, osserva che l'Assemblea, nella seduta del 25 marzo 1999, ha affermato, in ordine ai fatti oggetto del giudizio civile, la sussistenza della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere. CiÚ sul rilievo, come si legge nella relazione della Giunta, che le affermazioni dell'onorevole Gramazio costituirebbero esse stesse, indipendentemente dalla pregressa presentazione di un atto ispettivo, un'attivit‡ di critica, di ispezione e di denuncia che di per sÈ puÚ ricomprendersi tra quelle proprie del parlamentare, mentre sulla particolare gravit‡ dell'offesa sarebbe prevalente la considerazione del fatto che le dichiarazioni del deputato "si inseriscono in un contesto prettamente politico ed hanno per contenuto notizie e valutazioni di preminente interesse politico".

††† Ad avviso del Tribunale, la Camera avrebbe esercitato illegittimamente il proprio potere, giacchÈ la prerogativa dell'insindacabilit‡ non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivit‡ politica, ma soltanto quelle legate da nesso funzionale con le attivit‡ svolte nella sua qualit‡ di membro della Camera.

††† In proposito il ricorrente, ricostruiti la finalit‡ ed il contenuto della prerogativa dell'insindacabilit‡, richiama la giurisprudenza di questa Corte, per affermare che la garanzia costituzionale non si estenderebbe a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del Parlamento. Oggetto di protezione non sarebbe l'attivit‡ politica in genere del parlamentare ampiamente considerata, nÈ il contesto politico, ma l'esercizio della funzione parlamentare e delle attivit‡ consequenziali e presupposte, funzioni che devono esprimersi in ambito e modi giuridicamente definiti. Non basterebbe, secondo il Tribunale, il semplice collegamento di argomento o di contesto tra attivit‡ parlamentare e dichiarazione, ma occorrerebbe l'identificabilit‡ della dichiarazione stessa quale espressione di attivit‡ parlamentare.

††† La delibera dell'Assemblea da cui Ë sorto il conflitto, ad avviso del ricorrente, si collocherebbe, per la sua stessa motivazione, in insanabile contrasto con tali principi, il cui rispetto Ë condizione per il valido esercizio del potere parlamentare di dichiarare l'insindacabilit‡. La non pertinenza della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare e l'indebita diffusione del testo collocherebbero l'iniziativa dell'onorevole Gramazio in un ambito improprio, ´in quanto viziata sotto il profilo...

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