Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2002

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione26 Febbraio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.32

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 11 aprile 2001 dal Tribunale di Palmi, 7 giugno 2001 dal Tribunale di Roma, 11 maggio 2001 dalla Corte di assise di Messina e 4 luglio 2001 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai nn. 514, 662, 666 e 728 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 37 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Siracusa, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o. n. 514 del 2001) il Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale - introdotto dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione) - nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.

    Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate: in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del 2001); in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di assise di Messina con ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).

    1.1. - Il Tribunale di Palmi premette che nel corso dell'istruzione dibattimentale le parti si opponevano all'escussione di due sottufficiali dei Carabinieri sulle dichiarazioni assunte dalla persona offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

    Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che, "indipendentemente dalla possibile futura escussione dei testimoni e dei denuncianti dell'odierno processo", la esclusione della testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei casi di cui al primo periodo del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La norma censurata violerebbe, in particolare, l'art. 3 Cost., in quanto vieta al "pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in forma diretta si é occupato dell'escussione di un testimone" di deporre "sul contenuto di quelle stesse dichiarazioni sulle quali, invece, qualunque altro cittadino [...] può, ed, anzi, deve, deporre al dibattimento" e determina così una disparità di trattamento tanto più irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità di testimoniare, non essendo configurata nei loro confronti alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone.

    La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che consente la testimonianza de relato "negli altri casi", sarebbe inoltre di incerta "portata" applicativa, così da non lasciare comprendere "quale logica abbia seguito il legislatore, nell'avvalersi della discrezionalità di cui dispone, nel distinguere le ipotesi in cui i verbalizzanti possono deporre".

    Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 Cost., il quale vieta soltanto che "un imputato possa essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore", mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante di deporre anche "ove entrambe le parti del processo lo volessero e ne facessero espressa richiesta".

    Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con riguardo al fatto che le parti possono accordarsi, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono contenute le dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe conseguentemente violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova in quanto, pur essendo consentita l'acquisizione, sull'accordo delle parti, di un atto quale l'informativa di reato, é vietata - anche a vantaggio dell'imputato - l'escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto; analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini suscettibili di lettura ex art. 512 cod. proc. pen., é vietato al verbalizzante di deporre sul loro contenuto.

    La norma censurata sarebbe "ancor più irragionevole" nell'ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in dibattimento; in questo caso, infatti, il diritto alla prova delle parti verrebbe limitato senza "alcuna apprezzabile ragione", mentre sarebbe stato coerente con il precetto costituzionale prevedere "la sanzione di inutilizzabilità della testimonianza indiretta del verbalizzante (...) ove il teste di riferimento, per qualunque ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di rispondere".

    Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell'art. 24 Cost., in ragione dei conseguenti "rilevanti profili di compressione dei diritti della pubblica e privata difesa (che comprende, cioé, anche gli interessi della parte civile)".

    Del resto, conclude il giudice a quo, analoga questione di legittimità costituzionale venne già dichiarata fondata dalla Corte, in riferimento "ad un contesto normativo ancor più rigido dell'attuale", con la sentenza n. 24 del 1992, le cui argomentazioni "appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla luce dei nuovi precetti relativi al giusto processo, di cui all'art. 111" Cost.

    1.2. - Il Tribunale di Roma rileva che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione di una persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine e non reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo verbale di denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica dell'effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante circa le modalità dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Giurisprudenza di merito
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 4-2002, August 2002
    • 1 Agosto 2002
    ...indiretta resa dalla polizia giudiziaria sia perfettamente conforme a quanto dalla stessa appreso dalla fonte. Sul punto la recente sentenza n. 32 del 2002 della Corte costituzionale afferma che la disciplina censurata (art. 195 comma 4 c.p.p.), lungi dal determinare una irragionevole dispa......
1 artículos doctrinales
  • Giurisprudenza di merito
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 4-2002, August 2002
    • 1 Agosto 2002
    ...indiretta resa dalla polizia giudiziaria sia perfettamente conforme a quanto dalla stessa appreso dalla fonte. Sul punto la recente sentenza n. 32 del 2002 della Corte costituzionale afferma che la disciplina censurata (art. 195 comma 4 c.p.p.), lungi dal determinare una irragionevole dispa......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT