Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2002

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione12 Aprile 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.115

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 438, comma 5, del codice di procedura penale, >;

che il giudice a quo premette che allíudienza del 6 marzo 2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito líillegittimit‡ costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente allíorgano della pubblica accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le >;

che il rimettente rileva che líambito dei poteri attribuiti al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;

che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli riconosce la mera facolt‡ di sollecitare il giudice ad esercitare i poteri istruttori previsti dallíart. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonchË, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, "il solo diritto alla controprova"; dall'altro, gli consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di contestazione ai casi in cui la diversit‡ o la novit‡ del fatto emerga dalle integrazioni probatorie;

che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al pubblico...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT