Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2002
Relatore | Guido Neppi Modona |
Data di Resoluzione | 12 Aprile 2002 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.115
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Massimo VARI Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 438, comma 5, del codice di procedura penale, >;
che il giudice a quo premette che allíudienza del 6 marzo 2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito líillegittimit‡ costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente allíorgano della pubblica accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le >;
che il rimettente rileva che líambito dei poteri attribuiti al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;
che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli riconosce la mera facolt‡ di sollecitare il giudice ad esercitare i poteri istruttori previsti dallíart. 441, comma 5, cod. proc. pen., nonchË, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, "il solo diritto alla controprova"; dall'altro, gli consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di contestazione ai casi in cui la diversit‡ o la novit‡ del fatto emerga dalle integrazioni probatorie;
che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al pubblico...
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