Ordinanza nº 293 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 2002

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione26 Giugno 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.293

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Potenza e dal Tribunale di Brindisi con ordinanze del 2 maggio 2001 e del 6 luglio 2001, rispettivamente iscritte al n. 928 e al n. 941 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 e n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 2001 (r.o. n. 928 del 2001) il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nonchè questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del medesimo codice, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost.;

che, per quanto concerne la questione di costituzionalità dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale premette, in punto di rilevanza, che la norma censurata vieta all'ufficiale di polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni già escussi in precedenti udienze;

che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioé i principi costituzionali posti a garanzia della "eguaglianza tra le persone, formale e sostanziale (art. 3)"; della "ragionevolezza delle previsioni legislative (art. 3)"; del "diritto di difesa, nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle persone offese dai reati (art. 24)"; del "diritto alla sicurezza dei consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra di essi, dovere cui é strumentale la repressione dei reati, la ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di quelli incolpevoli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112)"; del "principio della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112)"; del "principio della parità tra accusa e difesa (artt. 3, 24, 111 e 112)";

che in particolare, ad avviso del giudice a quo, "la eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. alla generale...

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