Sentenza nº 536 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2002

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione20 Dicembre 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 536

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità di costituzionale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l’8 aprile 2002 depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Sardegna nonché l’atto di intervento della Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature-Onlus ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Alessio Petretti per l’Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature-Onlus ed altri, l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia", per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (rectius: art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna).

    L'art. 1 della legge regionale censurata ha modificato - sostituendo il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - la previgente disciplina legislativa nel senso di consentire l'attività venatoria (in relazione alle specie cacciabili di cui all'art. 48 della stessa legge n. 23 del 1998) dalla terza domenica di settembre fino al 28 febbraio dell'anno successivo, "a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione".

    La legge regionale censurata, estendendo il periodo di esercizio della caccia nel territorio sardo, si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che determina i periodi di caccia vietando l'attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio. Il contrasto con la legge statale, che il ricorrente configura come "legge posta a tutela dell'ambiente", si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie di fauna selvatica e nella invasione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Il ricorrente ricorda che la formulazione originaria della norma ora modificata era stata oggetto di impugnativa di fronte a questa Corte, in quanto essa introduceva, nel territorio della Sardegna, una estensione del periodo di esercizio della caccia rispetto a quello fissato per il territorio nazionale dall'art. 18 della citata legge n. 157 del 1992. Questa Corte ha accolto, con la sentenza n. 323 del 1998, il predetto ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'articolo della legge regionale proprio in ragione della violazione della norma nazionale ritenuta da questa Corte vincolante.

    Secondo il ricorrente, il nuovo assetto delle competenze delineato dal novellato art. 117 della Costituzione non consentirebbe alla Regione di portare il termine di chiusura della stagione venatoria ad una data diversa da quella stabilita dalla legge n. 157 del 1992, le cui disposizioni sono sempre state ritenute vincolanti da questa Corte anche per le Regioni a statuto speciale dotate di competenza primaria nella materia caccia.

    Tuttavia, rileva ancora il ricorrente, le norme della disciplina quadro statale sul prelievo venatorio vanno oggi lette alla luce della riforma costituzionale che, peraltro, riscrivendo la norma relativa al riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, ha disposto che, fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le nuove norme sono applicabili anche alla Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

    In questo quadro, se può ritenersi che gli aspetti più strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio venatorio rientrino nella competenza esclusiva regionale, da esercitarsi comunque in osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, non potrebbe comunque dubitarsi che la competenza attribuita allo Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca limite alla potestà regionale nella materia.

    La legge regionale non avrebbe dovuto, pertanto, procastinare la chiusura della stagione venatoria, non essendo peraltro tale intervento giustificato da alcun elemento peculiare del territorio sardo, considerato che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, organismo tecnico scientifico cui lo Stato italiano ha affidato compiti di ricerca e consulenza sulla materia, ha espresso in proposito un valutazione negativa.

  2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

    La resistente rileva anzitutto che non sarebbe più opponibile alla legislazione della Regione Sardegna in materia di caccia il limite delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", originariamente posto dall'art. 3 dello statuto speciale. In virtù della previsione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - secondo cui "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già...

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