Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 27 Aprile 2001

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione27 Aprile 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 111

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, notificati il 9 gennaio 1998, depositati in cancelleria il 16 successivo e iscritti ai nn. 8 e 9 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Puglia e Lombardia e l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Puglia, con ricorso regolarmente notificato e depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 8 del 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, 2, 7, comma 2, 16, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 5, 76, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione.

    Richiamato un proprio precedente ricorso avverso alcune disposizioni contenute nella legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e sottolineato che le censure allora sollevate possono nuovamente essere ripetute in ordine a corrispondenti previsioni del decreto legislativo (artt. 1, 2 e 7, comma 2, relativamente al richiamo al principio di sussidiarietà), la ricorrente si sofferma su alcune specifiche disposizioni di quest’ultimo.

    L’art. 18 configurerebbe una elusione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 che, nel prevedere una delega al Governo, disponeva che questi affidasse alle regioni i compiti di generale riordino del trasporto regionale e locale, nella espressa prospettiva del superamento degli assetti monopolistici della gestione dei trasporti, assetti che invece il decreto legislativo consoliderebbe, in violazione dunque dell’art. 76 della Costituzione e altresì in contrasto con i principi in tema di concorrenza tra imprese sanciti dalla normativa europea e con il principio di uguaglianza: l’art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 esclude infatti da ogni confronto concorrenziale le gestioni dirette degli enti locali e quelle svolte tramite loro aziende speciali (comma 2, lettere b e c), prevedendo unicamente per tali forme di gestione un divieto di ampliamento dei bacini di servizio, conseguendone "soltanto una indefinita previsione di affidamento facoltativo di quote di servizi mediante procedure concorrenziali", incompatibile con la normativa comunitaria. Una ulteriore forma gestionale di carattere monopolistico, mediante società per azioni, già disciplinata dall’art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali), é esclusa da ogni previsione di superamento. Incongrua sarebbe altresì la previsione dell’art. 18, comma 3, secondo il quale l’affidamento diretto della gestione si protrae per cinque anni nei casi in cui l’esercizio venga proseguito da società o cooperative derivanti dalla trasformazione disciplinata dalla medesima norma. Alle regioni, in definitiva, sarebbe impedito il riordino del settore, sia per il regime differenziato stabilito direttamente dal decreto legislativo, sia per il ruolo che gli enti locali mantengono, in mancanza dell’abrogazione dell’art. 22 della legge n. 142 del 1990.

    L’art. 16 del decreto legislativo n. 422 viene impugnato in ragione della "impropria formulazione" delle modalità secondo le quali deve verificarsi l’intesa tra regioni ed enti locali in tema di definizione dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sotto il profilo del ruolo marginale assegnato alla legge regionale nella definizione di tali modalità.

    Infine, l’art. 19 é censurato in quanto esso sarebbe oscuro, risultando incomprensibile, secondo la ricorrente, la corrispondenza da questo fissata tra oneri per i servizi e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari: solo la determinazione di un rapporto tra oneri per i servizi e risorse disponibili al lordo dei proventi tariffari potrebbe evitare "assurde" pretese di ripiani integrali dei disavanzi di gestione da parte delle imprese di trasporto nei confronti della regione.

  2. – Nel giudizio così instaurato si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

    Secondo l’Avvocatura, la censura relativa all’art. 18 sarebbe infondata: nella legge delega il superamento degli assetti monopolistici appare delineato non come risultato da realizzare già con il decreto legislativo, ma come mera finalità da incentivare in quella sede. L’autonomia delle regioni, poi, non sarebbe intaccata, ben potendo esse nella propria legislazione andare oltre rispetto al livello minimo disposto dal medesimo art. 18.

    Quanto alla dedotta oscurità degli artt. 16 e 19, da questa non deriverebbe comunque alcuna lesione dell’autonomia regionale costituzionalmente garantita.

  3. – La Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato il 16 gennaio 1998 (reg. ric. n. 9 del 1998), ha sollevato anch’essa questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997, e in particolare degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 19, assumendo la violazione degli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, secondo i profili di seguito sintetizzati.

    L’art. 2, che definisce la nozione di "conferimento", sarebbe incostituzionale in quanto comprende in tale voce sia la delega, sia il trasferimento, sia l’attribuzione di funzioni e compiti, tanto alle regioni quanto agli enti locali, confondendo in tal modo nozioni che sono da tenere distinte in base agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione.

    L’art. 3, che definisce i servizi pubblici di trasporto "di interesse nazionale", senza ispirarsi ad un univoco criterio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione: se dalla lettera f) parrebbe ricavarsi il criterio del carattere internazionale o anche nazionale dei servizi, purchè a percorrenza medio-lunga, viceversa questo non vale per la lettera c), che definisce di interesse nazionale anche le linee interregionali che collegano più di due regioni, mentre risulterebbe incongruente, nello specifico contesto geografico italiano, l’esclusione dai servizi di interesse nazionale di trasporto aereo dei soli collegamenti che si svolgono esclusivamente nell’ambito di una regione.

    L’art. 7, comma 3, secondo periodo, che riprende il dettato dell’art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, relativamente al potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni che non conferiscano entro il termine previsto le funzioni agli enti locali, nel precisare l’an e il quando della sostituzione sarebbe incostituzionale: da un lato, tenterebbe di porre rimedio alla indeterminatezza della norma di delega cui fa richiamo, dall’altro configurerebbe un tentativo del Governo di fornire a se stesso una nuova ulteriore delega, assolutamente extra ordinem.

    L’art. 12, nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di effettuare direttamente i conferimenti e la distribuzione delle risorse agli enti locali, lederebbe le competenze regionali, violando al contempo i principi della legge di delega e quindi...

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