Sentenza nº 411 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 2001

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione18 Dicembre 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.411

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Agricola Cammarata s.r.l. contro il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sibari - Crati ed altri, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione della Agricola Cammarata s.r.l.;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Udito l'Avvocato Stanislao De Santis per l'Agricola Cammarata s.r.l..

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento promosso con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria da una società agricola avverso la deliberazione della Giunta regionale della Calabria 18 novembre 1998, con la quale era stata approvata la variante generale al piano regolatore Asi (area di sviluppo industriale), così reiterando i vincoli urbanistici divenuti inefficaci per scadenza del termine di legge, il giudice adíto, con ordinanza emessa in data 4 febbraio 2000 (r.o. n. 301 del 2000), su eccezione della ricorrente, ha sollevato, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nella parte in cui consente la reiterazione, oltre il termine decennale di efficacia legislativamente previsto, dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, senza previsione di indennizzo.

    Il Collegio rimettente muove dalla premessa che, con sentenza n. 260 del 1976, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 147 del precedente t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, nella parte in cui consentiva vincoli sostanzialmente espropriativi, senza prevedere un indennizzo o senza prefissione di un termine di durata. A seguito di tale decisione, l’art. 52 del nuovo testo unico, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, stabilì che "i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione", senza, peraltro, disporre il divieto di reiterazione di detti...

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