Ordinanza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 1999
Relatore | Piero Alberto Capotosti |
Data di Resoluzione | 10 Maggio 1999 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 164
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI Giudice
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ed il 19 giugno 1998 (n.2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte al n. 845 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 761 e 762 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1997 e n. 42 prima serie speciale dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Montebelluna nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un dipendente del Comune di Montebelluna per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, con ordinanza del 4 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli articoli 3, 5, 39, 97 e 128 della Costituzione, e che detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, é stata altresì impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con due ordinanze in data 19 giugno 1998, di contenuto sostanzialmente identico, pronunziate nel corso di altrettanti giudizi promossi da due psicologhe, dirigenti di primo livello dell'Azienda sanitaria locale (ASL) della provincia di Bergamo, per l’annullamento, previa sospensione, degli atti di rigetto delle domande di trasformazione del...
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