Ordinanza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1997

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione31 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.64

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lepore Francesco, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione muove dalla sentenza n. 131 del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che la ragione di incompatibilità sopra delineata - si osserva nell'ordinanza di rinvio - assume rilievo nel giudizio a quo, giacché il collegio rimettente, che è chiamato alla funzione di giudizio dibattimentale, è lo stesso che ha pronunciato, in data 5 giugno 1995, ordinanza con cui ha accolto l'appello di un imputato avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in tema di misure cautelari (più specificamente: relativa alla disposta proroga del termine di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen.);

che in tal modo si viene a configurare l'obbligo di astensione dei componenti del tribunale, nonostante che la...

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