Sentenza nº 311 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 1997

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione22 Ottobre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.311

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 16 settembre 1996 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Catania, nel procedimento penale a carico di G.G., iscritta al n. 1310 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1996;

2) il 10 dicembre 1996 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, nel procedimento penale a carico di S.G. ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, con ordinanza del 16 settembre 1996 (R.O. 1310 del 1996), questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma e 101, secondo comma, della Costituzione.

    Nell’ordinanza di rinvio si premette che il presidente del collegio chiamato a trattare l’udienza preliminare è lo stesso magistrato che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, ha disposto, contestualmente alla convalida dell’arresto in flagranza, la misura della custodia cautelare in istituto penale per minorenni nei confronti dell’indagato.

    Il rimettente richiama i numerosi interventi della Corte costituzionale sull’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che ne hanno ampliato l’ambito di applicazione in vista del più rigoroso rispetto del principio del "giusto processo", nel suo aspetto della necessaria imparzialità del giudice, riconoscendo l’incostituzionalità della citata norma in tutte le mancate previsioni di incompatibilità alla funzione giudicante - quale si ravvisa in ogni decisione in ordine ai profili della responsabilità, della colpevolezza e del trattamento penale - a causa di una precedente pronuncia su temi, come quello della libertà personale, che rappresentano un’anticipazione del merito, effettuata secondo criteri omogenei di valutazione, come, ad esempio, per il profilo del giudizio prognostico sulla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.). In particolare, il giudice a quo riporta alcuni passaggi della sentenza n. 155 del 1996 della Corte costituzionale.

    Relativamente allo svolgimento dell’udienza preliminare, osserva poi il rimettente, proprio i princìpi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità pongono in risalto una fondamentale distinzione tra processo ordinario e processo minorile.

    Nel processo penale ordinario, le ipotesi nelle quali il giudice dell’udienza preliminare è chiamato a una funzione di giudizio sono identificabili solo nello svolgimento dei riti alternativi, con i quali il giudice definisce nel merito il processo; fuori di tali casi, il giudice dell’udienza preliminare non svolge una giurisdizione piena di merito, limitandosi a verificare se vi siano elementi sufficienti al passaggio alla fase dibattimentale, con una valutazione che, anche dopo l’ampliamento della regola stabilita a tale riguardo (art. 425 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 aprile 1993, n. 105), non integra il "giudizio" nel senso anzidetto.

    Sono...

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