Sentenza nº 351 da Constitutional Court (Italy), 21 Novembre 1997

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione21 Novembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.351

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1996 dal Tribunale di Enna, nel procedimento penale a carico di Mignemi Michele ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del dibattimento a carico Mignemi Michele, imputato di reati fallimentari, il Tribunale di Enna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del magistrato che, come giudice delegato del fallimento, abbia autorizzato il curatore a costituirsi parte civile, a svolgere le funzioni di giudice nel procedimento penale in cui debba effettuarsi la costituzione stessa.

    Il tribunale rileva che il presidente del collegio, quale giudice delegato del fallimento, aveva in precedenza autorizzato il curatore a costituirsi parte civile per il fallimento e aveva nominato il relativo difensore nel procedimento penale in corso di trattazione, ma che tale ipotesi non é prevista come causa di incompatibilità dall’art. 34 cod. proc. pen., che si riferisce a situazioni di incompatibilità nell’ambito del medesimo procedimento penale.

    Il rimettente osserva che, ex art. 25 della legge fallimentare, il giudice delegato al fallimento é l'organo chiamato ad autorizzare il curatore a stare in giudizio e a nominare i difensori e che, pur essendo tale funzione di natura amministrativa, il giudice delegato, dovendo valutare l'opportunità della costituzione come parte civile, esprime un apprezzamento in ordine al fatto-reato, sia pure sulla base della prospettazione del curatore e della conoscenza dei soli atti della procedura fallimentare.

    Dovrebbe quindi considerarsi "anomala", secondo il tribunale rimettente, alla luce dei principi del "giusto processo" e di "imparzialità e terzietà del giudice" richiamati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 1996, la posizione del giudice che "sia contemporaneamente giudice delegato e giudice penale", per la conoscenza che lo stesso ha, sia pure sotto diverse angolazioni, degli stessi fatti.

    La mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilità comporterebbe pertanto, secondo il Tribunale, in primo luogo il contrasto tra l'art. 34 cod. proc pen. e l'art. 3 della Costituzione, per il diverso trattamento di situazioni simili: in particolare quella del giudice che, nell'ambito del procedimento penale ha conosciuto e valutato in fasi diverse il medesimo fatto, rispetto a quella del giudice che ha conosciuto e valutato lo stesso fatto nell'ambito di due procedimenti diversi, quello fallimentare e quello penale.

    La norma denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, perchè costituirebbe lesione del diritto di difesa il fatto che il giudicante abbia comunque già formulato una valutazione sui fatti oggetto della...

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