Ordinanza nº 408 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1997

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione17 Dicembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.408

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996, dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento penale a carico di Jovanovic Milanka, iscritta al n. 1342 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che, mentre era chiamata a decidere della colpevolezza di Juvanovic Milanka, accusata del reato di cui all'art. 671 del codice penale, per aver mendicato valendosi del figlio minore degli anni 14, che teneva in braccio, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione incriminatrice, pur essendo in linea con la tutela costituzionale dei minori (art. 31 della Costituzione), violerebbe i parametri indicati, perchè la pena minima edittale, stabilita per tale reato, sarebbe in contrasto con i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità;

che questa Corte, attribuendosi il potere di sindacare l'uso della discrezionalità legislativa in materia, avrebbe affermato che, nel rispetto del principio di eguaglianza, la pena deve essere proporzionata al disvalore del fatto commesso (sentenze n. 422 e 343 del 1993, 313 del 1990 e 409 del 1989);

che l'irragionevolezza delle disposizioni emergerebbe ancora dal raffronto con l'ipotesi di reato, di cui all'art. 726 del codice penale;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la non fondatezza;

che, secondo l'Avvocatura, con la sentenza n. 519 del 1995...

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