Sentenza nº 263 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1996

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione31 Dicembre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 263

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilit‡ speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Gennaro Porpora ed altri, quali eredi di Lucia Caruso, e il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze del 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti l'atto di costituzione di Gennaro Porpora ed altri, l'atto di costituzione ed intervento della Banca d'Italia nonchÈ l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avvocati Alfonso Luigi Marra e Alfredo Alagna per Gennaro Porpora ed altri, Pier Luigi Lorenti per la Banca d'Italia e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 nel corso di un procedimento di espropriazione forzata presso terzi, il Pretore di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilit‡ speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

    La disposizione sottoposta a verifica di legittimit‡ costituzionale, nel disciplinare i pignoramenti sui fondi di contabilit‡ speciale a disposizione delle prefetture o di altre amministrazioni (Forze armate, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce che non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalit‡ di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, o al pagamento di emolumenti e pensioni dovuti al personale amministrato (comma 1). La stessa disposizione prevede, inoltre, che i pignoramenti ed i sequestri sulle somme affluite nelle apposite contabilit‡ speciali si eseguono esclusivamente, a pena di nullit‡ rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, il quale vincola l'ammontare...

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