Sentenza nº 432 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione31 Dicembre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 432

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Felli Roberto ed altro, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

  1. -- Il Tribunale di Avezzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento, del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato successivamente rinviato a giudizio".

  2. -- Il remittente, premesso che il presidente del collegio chiamato a pronunciarsi nel giudizio a quo è lo stesso magistrato che in veste di giudice delle indagini preliminari ebbe ad adottare l'ordinanza di custodia cautelare a carico di uno degli imputati, in relazione agli stessi fatti per cui si procede, rileva che la mancata introduzione dell'incompatibilità nel caso in esame è suscettibile di compromettere la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, che si ricollegano alla garanzia costituzionale del giusto processo.

    A suo avviso, infatti, posto che l'adozione della misura della custodia cautelare presuppone, in base all'art. 273, comma 1, del codice di procedura penale la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non più dei sufficienti indizi (come sotto la vigenza del codice Rocco) ne deriva che la valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari in sede di adozione della misura cautelare, non può considerarsi meramente processuale, investendo, sia pure attraverso la verifica degli indizi, il contenuto dell'imputazione, e configurandosi perciò come valutazione di merito; nè si può escludere che gli elementi acquisiti al momento dell'adozione della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari siano gli stessi che si rendono disponibili alla chiusura della fase delle indagini preliminari, o addirittura di quella dibattimentale.

    Sotto questo profilo sarebbe ravvisabile analogia fra il caso di specie e quelli esaminati da questa Corte con le sentenze nn. 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991.

    Inoltre, conclude il remittente, l'esame del merito in una fase precedente del procedimento e l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale generano dubbi sull'imparzialità e serenità della successiva valutazione in sede dibattimentale, o quanto meno sulla genuinità e correttezza del convincimento del giudice, venuto altresì a conoscenza di elementi che potrebbero non essere utilizzabili ai fini della decisione.

  3. -- è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio...

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