Sentenza nº 90 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 1992
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 09 Marzo 1992 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 90
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, 761 (Stato giuridico del personale delle unit‡ sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Sesti Antonio Giulio contro la U.S.L. n. 21 di Padova ed il CORECO -Sezione di Venezia- iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento di intervento di Giulietti Giulio;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
-
- Il dr. Antonio Giulio Sesti, aiuto ospedaliero presso la U.S.L. n. 21 di Padova, ricorreva al T.A.R. per il Veneto contro il provvedimento del CORECO -sezione di Venezia- che aveva annullato la deliberazione della U.S.L. con la quale si disponeva il suo trattenimento in servizio fino al 30 ottobre 1990, data in cui avrebbe maturato il diritto al trattamento minimo di pensione.
Il T.A.R., con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 (R.O. n. 569 del 1991), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in cui, al fine di maturare il minimo della pensione, non prevede deroghe al collocamento a riposo a sessantacinque anni, entro il limite massimo di settant'anni.
A parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per la disparit‡ di trattamento che si verificherebbe a danno degli assistenti e aiuti ospedalieri, rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici anche appartenenti alle categorie dei sanitari, tra cui principalmente i primari ospedalieri, per i quali Ë previsto il collocamento a riposo a settant'anni di et‡ per conseguire il massimo della pensione.
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- L'ordinanza Ë stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
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- Nel giudizio...
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