Sentenza nº 90 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 1992

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione09 Marzo 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 90

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, 761 (Stato giuridico del personale delle unit‡ sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Sesti Antonio Giulio contro la U.S.L. n. 21 di Padova ed il CORECO -Sezione di Venezia- iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento di intervento di Giulietti Giulio;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

  1. - Il dr. Antonio Giulio Sesti, aiuto ospedaliero presso la U.S.L. n. 21 di Padova, ricorreva al T.A.R. per il Veneto contro il provvedimento del CORECO -sezione di Venezia- che aveva annullato la deliberazione della U.S.L. con la quale si disponeva il suo trattenimento in servizio fino al 30 ottobre 1990, data in cui avrebbe maturato il diritto al trattamento minimo di pensione.

    Il T.A.R., con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 (R.O. n. 569 del 1991), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in cui, al fine di maturare il minimo della pensione, non prevede deroghe al collocamento a riposo a sessantacinque anni, entro il limite massimo di settant'anni.

    A parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per la disparit‡ di trattamento che si verificherebbe a danno degli assistenti e aiuti ospedalieri, rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici anche appartenenti alle categorie dei sanitari, tra cui principalmente i primari ospedalieri, per i quali Ë previsto il collocamento a riposo a settant'anni di et‡ per conseguire il massimo della pensione.

  2. - L'ordinanza Ë stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

  3. - Nel giudizio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 33 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2013
    • Italia
    • 6 Marzo 2013
    ...503 del 1992 erano stati interpretati in modo costituzionalmente orientato, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 1992. Quest’ultima aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost., altra normativa che ......
  • n. 33 SENTENZA 27 febbraio - 6 marzo 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 13 Marzo 2013
    • 6 Marzo 2013
    ...503 del 1992 erano stati interpretati in modo costituzionalmente orientato, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 1992. Quest'ultima aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., altra normativa che ......
1 sentencias
  • Sentenza nº 33 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2013
    • Italia
    • 6 Marzo 2013
    ...503 del 1992 erano stati interpretati in modo costituzionalmente orientato, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 1992. Quest’ultima aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost., altra normativa che ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT