Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 28 Aprile 1992

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione28 Aprile 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 195

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'art.25, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche nel ricorso proposto da Lupi Giovanni ed altri contro la Regione Marche ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, del 4 dicembre 1991.

Visto l'atto di costituzione di Lupi Giovanni nonchè l'atto di intervento della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avvocati Enrico Romanelli per Lupi Giovanni e Piero Alberto Capotosti per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche nel corso di un giudizio promosso da Giovanni Lupi e da altri componenti il Consiglio di amministrazione dell'Opera pia "Famiglia Balestrieri" per ottenere l'annullamento delle delibere con le quali il Consiglio e la Giunta comunale avevano provveduto, in sede di rinnovo delle cariche, alla designazione dei rappresentanti del Comune ed alla nomina dell'organo amministrativo dell'ente, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616). Il giudice rimettente rileva che la tavola di fondazione dell'ente prevede un Consiglio di amministrazione composto da due membri di diritto (il parroco della frazione Talacchio del Comune di Colbordolo, ove ha sede la fondazione, ed il Presidente pro-tempore dell'Ente comunale di assistenza) e da altri tre cittadini residenti nella medesima frazione, designati rispettivamente dal Prefetto, dal Provveditore agli Studi e dal Comune di Colbordolo.

    A seguito del mutato quadro normativo in materia di assistenza e beneficenza, per effetto degli artt. 22 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, la Regione Marche ha, tra l'altro, disposto con l'art.7 della legge del 1980, n. 35 che "tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti le nomine e le designazioni di amministratori già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni legislative o statutarie e lo scioglimento delle amministrazioni, la nomina di commissari e le modifiche statutarie".

    Il giudice a quo, ritiene che tale disposizione, applicabile anche alla fondazione Balestrieri, nella parte in cui delega ai Comuni le nomine e le designazioni già demandate da disposizioni statutarie ad organi centrali e periferici dello Stato sia in contrasto con gli artt.117 e 118 della Costituzione.

    Sotto il primo profilo il giudice rimettente osserva che la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni in materia di beneficenza ed assistenza dell'art. 117 della Costituzione deve svolgersi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, principi che devono essere individuati ricostruendo il vigente quadro normativo alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1987. In tale sentenza si afferma che "fino a quando il legislatore...

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