Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 27 Maggio 1992

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione27 Maggio 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.232

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Aldo CORASANITI,PRESIDENTE

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da Della Gatta Maria, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1o aprile 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dell'8 febbraio 1991, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.

La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale della norma sulla base dei seguenti argomenti:

a) la tredicesima mensilità ha natura retributiva, attenendo strettamente allo stipendio;

b) in quanto tale, essa non Potrebbe non essere trasfusa nella pensione (o nelle più pensioni godute dal medesimo titolare);

c) il mancato computo comporterebbe il vulnus degli artt. 3 e 36 della Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento fra dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla medesima voce pensionabile, e per mancata proporzionalità della pensione, in quanto retribuzione differita, alla quantìtà-qualità del lavoro prestato.

L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei...

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