Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 1991
Date | 18 Aprile 1991 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.158
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità dei riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione de qua.
Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità nella violazione dell'art. 3, ponendo come tertium comparationis la diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito, prevede il termine di decadenza di un anno).
Il confronto evidenzierebbe una disparità non giustificata dalla "differenza tra i due status di figlio naturale e di figlio legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad un atto volontario di assunzione delle obbligazioni -e dei doveri di padre, ex art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui fu padre legittimo soggiace".
In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire "la pratica retrattazione" di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'"arbitrario svincolo del recogniscente" dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, richiamati...
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Ordinanza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2012
...il riconoscimento; che il giudice a quo, pur consapevole che la questione è già stata rimessa alla Corte costituzionale e decisa con sentenza n. 158 del 1991, ritiene tuttavia che essa meriti nuovo esame alla luce dei numerosi interventi legislativi, diretti ad attuare la piena parità dei d......
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