Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 1991

Date18 Aprile 1991
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.158

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità dei riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione de qua.

Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità nella violazione dell'art. 3, ponendo come tertium comparationis la diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito, prevede il termine di decadenza di un anno).

Il confronto evidenzierebbe una disparità non giustificata dalla "differenza tra i due status di figlio naturale e di figlio legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad un atto volontario di assunzione delle obbligazioni -e dei doveri di padre, ex art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui fu padre legittimo soggiace".

In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire "la pratica retrattazione" di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'"arbitrario svincolo del recogniscente" dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, richiamati...

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