Sentenza nº 40 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione02 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.40

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Colombi Carlo ed altri, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di costituzione di Colombi Carlo ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; udito l'avv. Giuseppe Gianzi per Colombi Carlo ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza 14 dicembre 1988 il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

    Secondo il Tribunale di Roma le norme della legge notarile che prevedono la destituzione e l'inabilitazione di diritto del notaio che abbia riportato condanna per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge medesima, contrasterebbero con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione: e ciò in quanto le dette sanzioni troverebbero applicazione automatica, senza che la condotta del notaio venga valutata in sede disciplinare. In proposito, l'ordinanza richiama la sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85 lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) nonchè di altre norme, proprio nella parte in cui "non prevedono in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinarci.

    Secondo il Tribunale, i principi ai quali ha fatto riferimento la Corte nella richiamata sentenza non possono non valere per le norme della legge notarile sopra richiamate; e ciò in quanto anche in esse l'applicazione delle gravi misure della inabilitazione e della destituzione avviene in via automatica, senza quel doveroso approfondimento del caso concreto, come avviene in sede disciplinare.

    Nè potrebbe aver rilievo, ad avviso del Tribunale, la natura di misura cautelare che secondo parte della giurisprudenza dovrebbe riconoscersi alla inabilitazione.

    Ed invero, quale che sia il fine cui tende tale misura, nulla esso toglie al carattere afflittivo della stessa, posto che ne consegue la preclusione all'esercizio delle funzioni notarili, così come per la destituzione; chè, anzi, rispetto a questa, tale effetto é immediato, essendo la pronunzia della inabilitazione esecutiva nonostante appello, (art. 158, quarto comma, della legge impugnata).

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale si é costituito il Colombi rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gianzi che, sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunziate.

    All'odierna udienza il difensore della parte privata ha insistito nelle già prese conclusioni.

    Considerato in diritto

  3. -Il Tribunale di Roma, richiamandosi alla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte, ha rilevato che gli stessi principi, cui la Corte si è riferita nella detta sentenza, debbono essere applicati a quelle norme della legge notarile che prevedono nei confronti dei notai gravi provvedimenti de jure, come la inabilitazione o la destituzione di diritto. Si tratta di misure fortemente afflittive, che privano il notaio dell'esercizio della professione, e che conseguono automaticamente a determinate situazioni, senza che la condotta del notaio possa essere adeguatamente valutata, caso per caso, nè da parte del giudice penale, nè in sede disciplinare.

    In riferimento agl'impiegati civili dello Stato, questa Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe norme, proprio .

    Secondo il Tribunale-a quanto si evince dall'ordinanza-la Corte avrebbe dovuto estendere la declaratoria d'illegittimità anche agli art.li 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili). In mancanza, viene sollevata l'odierna questione in riferimento all 'art . 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza.

  4. - La proposta questione coinvolge due misure che non hanno identica natura: è opportuno, perciò, esaminare separatamente il profilo di legittimità costituzionale che le riguarda.

    E' evidente, infatti, che l'inabilitazione è misura cautelare.

    Ciò risulta chiaramente già dal testo degli artt. 139 e 140 della legge notarile, che prevedono la misura in relazione a situazioni di carattere provvisorio, concernenti la pendenza di procedimento disciplinare o di processo penale, oppure l'espiazione di una pena restrittiva della libertà personale ma conseguente alla condanna per reati diversi da quelli lesivi del prestigio o del decoro della professione.

    Una misura, perciò, che è essa...

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