Ordinanza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 1989
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 24 Gennaio 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.26
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597 (
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Giampaolo Gasparini, avente ad oggetto la non riconosciuta deducibilità dal reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF della somma pagata a titolo di imposta di successione nell'anno di riferimento, la Commissione tributaria centrale, con ordinanza del 3 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 per violazione degli artt. 53, 3 e 42, ultimo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non consente la detrazione (rectius: deduzione) del tributo assolto;
che il giudice rimettente, dopo aver premesso in linea generale che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente dovrebbe essere portato in diminuzione della sua capacita contributiva (cui va in concreto commisurata l'obbligazione tributaria) e che il legislatore nel dettare la relativa disciplina e autorizzato a valutazioni discrezionali ma non arbitrarie sulla individuazione degli indici rivelatori della capacita contributiva stessa, ha osservato che il passaggio di beni e di attività legato alla successione ereditaria e un
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