Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1989
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 16 Marzo 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.115
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A., iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel giudizio civile tra Zani Silvana e S.r.l.. A.R.C.A. avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla predetta società dopo la cessazione del contratto, il Pretore di Rimini ha sollevato, con ordinanza del 17 marzo 1988 (R. O. 323 del 1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15:
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nella parte in cui stabilisce che, alla scadenza dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 (contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, soggetti a proroga legale, e scaduti ope iudicis a seguito di sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, che ha dichiarato illegittima la ulteriore proroga), qualora i contratti medesimi attengano ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978) in cui, nella medesima situazione, non e dovuto alcun compenso;
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nella parte in cui, sempre alla scadenza dei contratti di cui...
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