Ordinanza nº 115 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1989

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione16 Marzo 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.115

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A., iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel giudizio civile tra Zani Silvana e S.r.l.. A.R.C.A. avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla predetta società dopo la cessazione del contratto, il Pretore di Rimini ha sollevato, con ordinanza del 17 marzo 1988 (R. O. 323 del 1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 382, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15:

  1. nella parte in cui stabilisce che, alla scadenza dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978 (contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, soggetti a proroga legale, e scaduti ope iudicis a seguito di sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, che ha dichiarato illegittima la ulteriore proroga), qualora i contratti medesimi attengano ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978) in cui, nella medesima situazione, non e dovuto alcun compenso;

  2. nella parte in cui, sempre alla scadenza dei contratti di cui...

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