Ordinanza nº 116 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1989

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione16 Marzo 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.116

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, no 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c. , iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 324 del 1988) nella causa promossa da Piccioni Cleto ed altri contro la S.n.c. , avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla convenuta società conduttrice dell'immobile dopo la cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, soggetto a proroga legale, ma scaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che e dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, l'indennità di avviamento commerciale nella misura di 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che, a suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si verificherebbe una irrazionale disparità di trattamento fra i vecchi conduttori, che alla scadenza dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 hanno diritto a un compenso pari a 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato, ed i nuovi...

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