Ordinanza nº 417 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 1989
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 18 Luglio 1989 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.417
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale in relazione all'art. 358 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ortombina Guglielmo, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 10 novembre 1988, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 del codice penale, in relazione all'art. 358 stesso codice, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente che il dipendente di una società per la gestione di autostrade deve essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, cosi che il reato nella specie commesso (attribuzione agli autoveicoli di categoria inferiore a quella effettiva, allo scopo di incamerare a suo vantaggio la differenza di pedaggio, o di favorire taluni conducenti) andrebbe qualificato come malversazione, di competenza del Tribunale;
che, in precedenza, lo stesso Giudice istruttore, ritenendo invece che nel fatto si dovesse configurare il delitto di appropriazione indebita, aveva trasmesso gli atti al Pretore di Bolzano per competenza;
che questi, però, aveva restituito gli atti stessi osservando che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, all'impiegato addetto alla riscossione del pedaggio doveva essere appunto attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
che, a seguito di ciò, il Giudice istruttore riteneva di doversi adeguare alla detta giurisprudenza e di non dovere, perciò, sollevare conflitto di competenza, ma opinava che il dipendente di una società privata, che...
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