Sentenza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 1988
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 18 Febbraio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.180
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Frugone Giulio ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Genova ed altri, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 prima s.s. dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Considerato in diritto
l. - Dev'essere subito ben chiarito che il principio di autorganizzazione dello Stato non può essere messo in discussione: non sono, perciò, di regola, comparabili le situazioni che lo Stato pone in essere per il perseguimento dei suoi fini con quelle, per quanto analoghe, instaurate dall'iniziativa privata.
Nella specie, tuttavia, vengono a delinearsi situazioni anomale ed eccezionali che trovano una base comune su cui la comparazione e prospettabile. E la base comune é data proprio dai principi dettati dall'art. 33 Cost.; dai quali risulta evidente che il Costituente ha inteso consentire a privati e ad Enti di perseguire quella stessa finalità cui lo Stato s'indirizza attraverso l'Istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado: vale a dire l'istruzione, mediante il libero insegnamento dell'arte e della scienza. Questo interesse primario dello Stato é, dunque, proprio anche delle scuole e degli istituti di educazione che Enti e privati istituiscono ai sensi del terzo comma dell'art. 33 Cost. Tant'é vero che il legislatore se ne dà carico intervenendo con tutto un complesso normativo che...
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