Ordinanza nº 343 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 1988
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 24 Marzo 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.343
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2111 del codice civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica, metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1o febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1o febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore;
che nel presente giudizio non si È costituita alcuna delle parti private nË ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 È stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente giudizio in quanto, poichË per effetto della chiamata alle armi dei lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente chiusi-come del resto riconosce lo stesso giudice a quo nell'ordinanza di rimessione-deve tuttavia escludersi che sui rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa all'epoca vigente possa avere...
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