Ordinanza nº 463 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1988
Relatore | Ettore Gallo |
Data di Resoluzione | 14 Aprile 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.463
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare della Comunità montana Alto e Medio Metauro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli art.li 24, secondo co. e 25, primo co., Cost.;
che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27), questo é risolto dalla donna stessa, se maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;
che se, invece, il conflitto riguardi donna di età inferiore agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;
che, tale essendo la situazione giuridico - processuale, nel procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA