Ordinanza nº 483 da Constitutional Court (Italy), 27 Aprile 1988
Relatore | Francesco Greco |
Data di Resoluzione | 27 Aprile 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.483
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido, francescano (clero regolare), per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero, negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle funzioni di parroco, per essere l'iscrizione medesima riservata ai soli ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito Pretore di Massa, con ordinanza in data 25 agosto 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella parte in cui esclude il diritto del religioso non appartenente al clero secolare, investito delle suddette funzioni, di ottenere l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;
che, ad avviso del giudice a quo, tale esclusione determina un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente al clero regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale, essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto prestatore di lavoro in favore di terzi
che si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che la difesa dell'Istituto e quella...
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