Sentenza nº 623 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1988
Relatore | Renato Dell'Andro |
Data di Resoluzione | 10 Giugno 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.623
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 delle legge della Regione Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio del la Regione siciliana in materia urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1979 dal T.A.R. per la Sicilia sul ricorso proposto da Gallo Afflitto Assunta contro il Comune di Carini, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 198l.
Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Armando De Marco per la Regione Sicilia.
Considerato in diritto
-
-L'ordinanza di rimessione, nel dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Sicilia n. 71 del 27 dicembre 1978, sollevata dalla ricorrente nel procedimento a quo, fa riferimento all 'art . 101 Cost. (oltre che agli artt. 3 e 41 Cost.) e non agli artt. 101 e segg. Cost., come indicato dalla predetta ricorrente e, come sottolinea la difesa della Regione siciliana, non motiva sufficientemente l'illegittimità dell'art. 48 della citata legge regionale in riferimento all'art. 101 Cost., limitandosi ad assumere che l'art. 48 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 devolva all'amministrazione attiva
. Va, intanto, preliminarmente rilevato che, avendo la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto, competenza esclusiva in materia urbanistica, la stessa Regione deve ritenersi vincolata ai soli principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e ad eventuali norme fondamentali di riforme economico- sociali e non ai principi generali
o , come letteralmente si esprime l'ordinanza di rimessione. Vero é che, stante la mancanza d'idonea motivazione dell'assunto sostenuto dalla predetta ordinanza, non resta che interpretare quest'ultima secondo l'iter argomentativo...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA