Sentenza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1987
Relatore | Giuseppe Borzellino |
Data di Resoluzione | 25 Maggio 1987 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 196
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:
prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici:
prof. Virgilio ANDRIOLI,
prof. Giuseppe FERRARI,
dott. Francesco SAJA,
prof. Giovanni CONSO,
prof. Ettore GALLO,
dott. Aldo CORASANITI,
prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO,
prof. Gabriele PESCATORE,
avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal giudice tutelare di Napoli, sulla richiesta proposta da Mangiapia Silvia, iscritta al n. 1236 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1236 del 1984) il giudice tutelare di Napoli, nel procedimento promosso da Mangiapia Silvia, ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nei limiti in cui tali disposizioni non consentono al giudice tutelare medesimo di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle procedure di cui all'art. 12 ed in particolare in relazione al potere di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza.
Il giudice a quo, dato atto che nella specie appaiono espletati i compiti e le procedure di cui all'art. 5 della legge medesima e rilevato che - in considerazione della volontà della minore, delle ragioni da essa addotte, nonché delle risultanze della relazione della struttura socio-sanitaria - sussistono gli estremi per autorizzare l'interruzione della gravidanza, osserva che la legge in questione consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza solo al personale sanitario od esercente le attività ausiliarie e non al giudice tutelare che pur é chiamato dalla legge a svolgere un'attività rilevante nella procedura abortiva.
Espresso "il proprio profondo e radicato convincimento, fondato su motivi scientifici, filosofici e religiosi che con l'aborto viene soppressa volontariamente la vita di un essere umano, tale dovendo essere ritenuto il concepito, riconosciuto peraltro destinatario della tutela costituzionale nella nota sentenza della Corte...
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