Sentenza nº 401 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 1987

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione19 Novembre 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 401

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

dott. Francesco SAJA;

Giudici:

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del Codice della Navigazione, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1986 dalla Corte di Appello di Catania nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Traghetti delle Isole Eolie e Cerra Rosario ed altro, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ø s.s. dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio per il risarcimento dei danni per la perdita di un autocarro e delle merci da esso trasportate, in conseguenza dell'affondamento di una nave traghetto in servizio tra Milazzo e Lipari, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Messina, che aveva ritenuto ammissibile nella fattispecie il concorso, tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore. La causa veniva rinviata alla Corte d'Appello di Catania con la enunciazione del principio secondo il quale "nel trasporto marittimo di cose il vettore armatore risponde del fatto dei preposti a titolo di colpa contrattuale, secondo le disposizioni degli artt. 422 e 423 cod. nav...". Si escludeva, dunque, la possibilità di concorso dell'azione contrattuale con l'azione risarcitoria aquiliana ai sensi dell'art. 274, cod. nav. e 2049 cod. civ.. Tali norme non erano ritenute invocabili dal creditore della prestazione di trasporto, in quanto riconosciute operanti solo nei confronti dei terzi estranei a tale rapporto.

    Il giudice di rinvio rilevava, poi, che, essendo mancata la dichiarazione di valore dei beni imbarcati, alla fattispecie doveva applicarsi il principio fissato nel primo comma dell'art. 423 cod. nav., secondo il quale per ogni unità di carico il risarcimento non può essere superiore a lire duecentomila.

    Peraltro, ritenendo che l'anzidetta disposizione contrasti con gli artt. 3 e 42 Cost., con ordinanza 15 maggio 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav., nella parte in cui, in mancanza di dichiarazione del valore della merce caricata, prevede la su detta limitazione della responsabilità del vettore.

    Secondo il giudice a quo tale norma violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto "non tiene conto della diversa capacità di reddito, in dipendenza della diversità delle condizioni economiche dei creditori della prestazione di trasporto"; ciò porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento degli stessi ai fini del risarcimento dei danni. La norma violerebbe, inoltre, l'art. 42 Cost., stante la sostanziale irrisorietà della misura del risarcimento previsto, rimasta inalterata dal 1954, rispetto alla quale non sarebbe congruo rimedio la possibilità, prevista dallo stesso art. 423 cod. nav., di dichiarare all'atto dell'imbarco il valore della merce.

  2. - Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

    In riferimento all'art. 3 Cost., l'inammissibilità é connessa alla irrilevanza della dedotta disparità di trattamento tra creditori, non considerando la norma le condizioni economiche di essi...

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