Sentenza nº 230 da Constitutional Court (Italy), 17 Ottobre 1985
Relatore | Oronzo Reale |
Data di Resoluzione | 17 Ottobre 1985 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 230
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Dott. ALDO CORASANITI
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, comma secondo, e 751 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 12 ottobre 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Rubeo Giovanni e Rubeo Margherita ed altri iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 12 ottobre 1982 (n. 340 del reg. ord. 1983) la Corte di cassazione sollevava in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 e 564, secondo comma, del codice civile, per la parte in cui dette norme richiamano l'art. 751 dello stesso codice, nonché dell'art. 751 suddetto per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte é consolidata nel senso che la riunione fittizia, la imputazione ex se e la collazione relative a somme di denaro donate devono essere compiute (artt. 556, 564, secondo comma, e 751 c.c.) in base al valore nominale, si osserva che il principio nominalistico trova il suo normale ambito di applicazione nei rapporti obbligatori.
La ratio di ciò va ravvisata nel brocardo "pacta sunt servanda" nonché nell'esigenza che nei rapporti tra debitori e creditori vi sia un comune e non opinabile punto di riferimento; d'altronde, la regola é temperata dalla particolare previsione del risarcimento del danno ex art. 1224, comma secondo, del codice civile.
Ribadito che le disposizioni sulla collazione configurano le donazioni fatte dal de cuius a particolari categorie di eredi come anticipazioni della successione e che la riunione fittizia e l'imputazione ex se, pur avendo chiara autonomia, per il richiamo alle norme sulla collazione, quanto alle operazioni contabili relative, vengono ad essere attratte "nella medesima logica...
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