Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 1982
Relatore | Francesco Saja |
Data di Resoluzione | 16 Dicembre 1982 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 223
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Dott. MICHELE ROSSANO
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ. (Limiti contrattuali della concorrenza) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra la Soc.p.a. "UNIMER" e la Soc.r.l. "LE NUTRITA", iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976.
Visti l'atto di costituzione della Soc. "UNIMER" e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer contro la società Le Nutrita onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma, di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto con le ricordate disposizioni della Costituzione. Queste vietano infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione (sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse generale".
Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
La...
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