Sentenza nº 189 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1981

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione17 Dicembre 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 189

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. EDOARDO VOLTERRA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, Concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, promossi con tre ordinanze emesse il 13 novembre 1978 dal Pretore di Modena e con sei ordinanze emesse il 13 settembre 1979 dal Pretore di Ferrara, rispettivamente iscritte ai numeri 41, 42, 43, 822, 823, 824, 825, 826 e 827 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1979 e n. 15 del 1980.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, del Consorzio della Bonificazione Parmigiana Moglia, del Consorzio di bonifica Bacini montani, del Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana e del Consorzio della grande bonificazione ferrarese, nonchè gli atti di intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza del 21 settembre 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Paolo Boer, per l'INPS, l'avv. Giovanni Compagno; per il Consorzio bonifica parmigiana Moglia, per il Consorzio bonifica bacini montani, per il Consorzio interprovinciale bonifica di Burana e per il Consorzio grande bonifica ferrarese e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con sei ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di procedimenti d'opposizione a decreto ingiuntivo vertenti tra l'INPS ed alcuni consorzi di bonifica, il pretore di Ferrara ha sollevato questione di legittimità Costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui escluderebbero l'applicabilità dei benefici previsti dallo stesso art. 3 e dal precedente art. 2 alla pensione di anzianità a carico del Fondo pensione per i lavoratori dipendenti, erogata dall'INPS, quale gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, a dipendenti (quali quelli dei consorzi di bonifica) ex combattenti, ai quali il trattamento di pensione non sia corrisposto dallo stesso ente datore di lavoro.

    Tale esclusione (ricavata in via interpretativa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 21 settembre 1978, n. 4247) confliggerebbe, infatti con il principio d'eguaglianza per creare un'irragionevole disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti e con l'art. 52 della Costituzione per violare il principio di "riparare uniformemente le conseguenze sfavorevoli patite dal cittadino" in seguito ai fatti bellici.

    Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato. Si sono costituiti l'INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Belloni, Casalena e Boer, il Consorzio di bonifica ferrarese rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Compagno e il Consorzio interprovinciale per la bonifica di Burana, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Compagno.

  2. - L'intervenuta avvocatura chiede in primo luogo che la questione venga dichiarata inammissibile poichè il giudice a quo, che nell'ordinanza mostra di dubitare dell'interpretazione data dalla Cassazione alle norme impugnate, avrebbe dovuto adottare l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, in relazione al principio "in ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio careat".

    In subordine l'avvocatura chiede che la questione venga dichiarata non fondata, osservando come i dipendenti di enti consorziali già fruiscono di pensione a carico dell'ente datore di lavoro su cui si applicano i benefici combattentistici, sicchè pretendere di applicare tali benefici anche al trattamento INPS determinerebbe una situazione più favorevole di quella dei dipendenti statali, i quali usufruiscono di un solo trattamento di pensione, e di quella dei dipendenti privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

    D'altra parte sarebbe logico che la legge n. 336/1970, intesa ad agevolare l'esodo dei pubblici dipendenti, non risulti applicabile ad erogazioni collegate all'assicurazione generale obbligatoria del tutto estranea al sistema del pubblico impiego. Nè rileverebbe la circostanza che i dipendenti di enti consorziali non godano di indennità di buonuscita poichè i...

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