Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 1977
Relatore | Guido Astuti |
Data di Resoluzione | 14 Gennaio 1977 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 26
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo ed ultimo comma, del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia),,convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141, promosso con ordinanze emesse il 23 ottobre e il 13 novembre 1975 dal tribunale di Milano, nei procedimenti civili vertenti tra Svedborn Margherita ed altri ed il Banco di Milano, e tra la soc. Eurocurt ed altri e la Banca privata italiana, iscritte ai nn. 406 e 407 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Grassi Orsini M. Luisa, del Banco di Milano, della Banca privata italiana, della soc. Eurocurt e della società costruzioni aeronautiche G. Agusta, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Banco di Milano e la Banca privata italiana, gli avvocati Giorgio Pinotti, Pietro Cattaneo e Vincenzo Marone, per la soc. Eurocurt, l'avv. Guido Monti, per la società costruzioni areonautiche G. Agusta, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento vertente tra la società Eurocurt e altri e la Banca privata italiana, in liquidazione coatta, il tribunale di Milano ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), e 78, secondo ed ultimo comma, r.d. 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 (c.d. legge bancaria).
Si osserva nell'ordinanza di rinvio che l'art. 209, ultimo comma, della legge fallimentare, prevedendo due diversi procedimenti relativamente all'accertamento dei crediti in sede di liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano il credito, secondo che si tratti di crediti privilegiati o di crediti chirografari, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento. Disparità accentuata dalla circostanza che il procedimento previsto dall'art. 78, secondo comma, della legge bancaria per i crediti chirografari si porrebbe in contrasto con il principio del diritto di difesa. Infatti, le parti sarebbero private della possibilità di un organico esercizio del loro diritto di difesa in fase istruttoria, dovendosi decidere i reclami avverso lo stato passivo formato dal commissario liquidatore, mediante la immediata fissazione dell'udienza di discussione, senza che la stessa sia preceduta dalla necessaria attività istruttoria.
Infine, una ulteriore violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa dovrebbe essere ravvisata nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 78 della legge bancaria, il quale stabilisce che i commissari liquidatori esibiscano al tribunale, ove occorra ai fini della decisione sui reclami, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, senza che ne sia data comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario. In particolare, il richiamo alla esigenza di tutela del segreto bancario non si giustificherebbe nei rispetti di una impresa in stato di liquidazione coatta e perciò ormai privata del diritto di esercitare il credito.
Le medesime questioni sono state successivamente sollevate dallo stesso tribunale di Milano anche nel procedimento vertente tra Svedborn Margherita ed altri ed il Banco di Milano, in liquidazione coatta, insistendo in particolar modo sulle limitazioni del diritto di difesa dei creditori chirografari opponenti, dovendo il tribunale decidere con unica sentenza su tutte le opposizioni e senza possibilità di accogliere e soddisfare in modo adeguato le istanze istruttorie delle parti.
Nel primo dei giudizi di costituzionalità promosso dal tribunale di Milano, si sono costituite la società Eurocurt, Grassi Orsini Maria Luisa, la società Costruzioni aeronautiche G. Agusta, e la Banca privata italiana, in liquidazione coatta.
La società Eurocurt, rilevato preliminarmente che il procedimento che la riguardava si era svolto anche attraverso una fase istruttoria con il pieno rispetto del principio del contraddittorio, deduce la irrilevanza, nei propri confronti, delle questioni proposte.
La fondatezza delle questioni é stata sostenuta da Grassi Orsini Maria Luisa con argomentazioni analoghe...
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