Sentenza nº 140 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 1977
Relatore | Livio Paladin |
Data di Resoluzione | 06 Dicembre 1977 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 140
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. LEOPOLDO ELIA
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti, per conflitto di attribuzione, sorti a seguito: a) della lettera 7 aprile 1975, n. 1/4C-91 del Commissario del Governo per la Regione Friuli- Venezia Giulia, avente ad oggetto "autorizzazione agli acquisti degli enti locali",
-
dei decreti 20 luglio e 25 agosto 1976 del Comitato provinciale di controllo, con i quali il Comune di Gorizia veniva autorizzato ad acquistare due appezzamenti di terreno; giudizi promossi rispettivamente con ricorsi del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 6 giugno 1975 e depositato in cancelleria il 23 successivo, e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 novembre 1976 e depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti al n. 21 del registro 1975 e al n. 37 del registro 1976.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Friuli- Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli- Venezia Giulia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con atto notificato il 6 giugno 1975, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando la nota del 7 aprile 1975, n. 1/4C-91, nella quale il Commissario del Governo presso quella Regione sosteneva la competenza statale in materia di autorizzazioni agli acquisti effettuati, a titolo oneroso o gratuito, dai Comuni, dalle Province e dai loro consorzi.
La nota precisava che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva deciso di discostarsi dall'orientamento precedentemente assunto in conformità del parere 30 agosto 1967, numero 1797, della I Sezione del Consiglio di Stato, per cui si riconosceva la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia ad adottare i provvedimenti autorizzativi; e ciò a seguito della sentenza 16 maggio 1973, n. 62 della Corte costituzionale, che aveva affermato la spettanza allo Stato del potere di autorizzare Comuni e Province ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni. Sebbene tale sentenza riguardasse un conflitto fra lo Stato ed una Regione a statuto ordinario, la nota sosteneva che le argomentazioni della Corte non potevano non applicarsi nei confronti delle stesse Regioni a statuto speciale. Pertanto la nota concludeva che l'esercizio del potere di autorizzare gli acquisti dei Comuni, delle Province e dei loro consorzi doveva venire riassunto dai competenti organi dello Stato, senza che occorresse integrare o modificare le relative norme di attuazione dello Statuto regionale (d.P.R 26 giugno 1965, n. 960).
A sostegno del suo ricorso, il Presidente della Giunta regionale rileva viceversa che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ininterrottamente esercitato il potere autorizzativo in questione, sulla base degli artt. 5, nn. 4, 5, e 60 dello Statuto regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), nonché delle...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA